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Metodo AMGI

Normativa Italiana e Regionale

della Professione dell'Operatore Olistico

Tecniche Manuali Olistiche

Quello che il Massaggiatore deve sapere in merito alla figura dell'Operatore in Discipline Bio Naturali (secondo le DBN) / Operatore Olistico (secondo la SIAF) specializzato in Tecniche Manuali Olistiche.

L'attività dell'Operatore in DBN è una libera professione che può essere esercitata senza vincoli di sorta in base alla legge nazionale del 14 Gennaio 2013, n. 4 (GU n. 22 del 26-1-2013).

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per "professione non organizzata in ordini o collegi", di seguito denominata "professione", si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività , in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

In Italia, per esercitare in proprio la professione di Massaggiatore del Benessere, è necessario avere Partita IVA, iscriversi alla gestione separata I.N.P.S. e sottoscrivere un'assicurazione a tutela della professione.

La figura del Massaggiatore del Benessere si può esercitare ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e del Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purchè non si entri nelle aree di azione e competenza specifichi di competenza e riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica) ed estetica.

Lo Stato italiano non offre una formazione specifica per la professione di Massaggiatore del Benessere (riservate solo alle professioni di massofisioterapista, fisioterapista ed estetista), non esiste quindi un diploma statale. La formazione è erogata da scuole ed enti che operano nel settore delle Discipline Bio-Naturali ed olistiche, che possono essere scelte e valutate sulla base del programma e dell'iter formativo.

Oltre alla legge Legge 4/2013 - altre leggi concorrono a disciplinare il settore

- Legge 2/2005 Regione Lombardia

- Legge 2/2005 Regione Toscana

- Legge 7/2013 Prov. di Trento

In particolare la Legge R. 2/2005 di Regione Lombardia "Norme in materia di Discipline Bio-Naturali" ha un approccio innovativo per la regolamentazione e la diffusione delle D.B.N. e pone Regione Lombardia all'avanguardia in Italia e in Europa, perchè sancisce il diritto all'esistenza" di un settore di attività che si è sviluppato negli ultimi trent'anni coinvolgendo milioni di cittadini, sia come utenti che come operatori.

Le DBN NON SONO pratiche terapeutiche, estetiche, sportive o fitness. L'attività amatoriale e professionale in ambito DBN è libera e tutelata dalla Costituzione e dalla Legge 4/2013.

Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 della legge 2/2005, la Regione Lombardia si avvale di un comitato tecnico scientifico.

Per garantire la professionalità degli operatori, garantire la qualità della formazione e tutelare i cittadini, è nato in Lombardia il Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali (D.B.N.), che grazie alla Legge Regionale del 1 febbraio 2005 n.2 ha istituito i Registri Regionali degli Operatori e degli Enti di Formazione in DBN. 

Per essere inseriti all'interno dei registri degli operatori in DBN è necessario aver completato un percorso di formazione conformemente ai profili inerenti alla Disciplina Bio-Naturale prescelta, presso un ente iscritto iscritto al Registro Regionale degli Enti di Formazione in DBN. Nel caso delle Tecniche Manuali Olistiche il monte ore richiesto è pari a 400 ore di formazione.

AMGI , tramite l'associazione Culturale Nazionale NEEM è iscritta al Registro Regionale degli Enti di Formazione in DBN presso MovimentoLibereDBN.

 

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